CORTI EUROPEE

EUROPEAN COURTS

di Alessandro Benvoluti

TRATTAMENTI INUMANI

(Corte EDU, 20 gennaio 2015, Ateşoğlu c. Turchia)

Di notevole interesse è la pronuncia della Corte di Strasburgo con cui viene condannata la Turchia per avere violato l’art. 3 della Convenzione EDU sotto un duplice profilo: sostanziale e processuale.

Nel caso de quo, il ricorrente denunciava maltrattamenti e percosse che taluni agenti di polizia gli avrebbero inferto durante il periodo di custodia.

L’Assize Court della città di Kars, capitale dell’omonima regione turca e luogo in cui sono avvenuti i fatti in parola, concludeva il procedimento a carico dei poliziotti con la condanna dei medesimi, per aver intenzionalmente maltrattato il ricorrente al fine di ottenere una confessione. La pena detentiva in- flitta veniva sospesa grazie a una specifica norma presente nel codice penale turco, in tutto assimilabile a quanto espresso negli artt. 163-168 del c.p. italiano.

Il denunciante, esauriti i rimedi interni, adiva la Corte di Strasburgo lamentando la violazione del- l’art. 3 della Convenzione.

Per quanto attiene al profilo sostanziale, la medesima Corte, valutate le argomentazioni fornite, con- sidera sussistente tale lesione, poiché «con la sentenza della Assize Court di Kars è stato sufficiente- mente stabilito che il trattamento subito dal ricorrente è stato a questi inflitto intenzionalmente dagli agenti di polizia con lo scopo di estorcergli una confessione. In queste condizioni, la Corte ritiene che   gli atti contestati siano particolarmente gravi, crudeli e in grado di causare dolore e sofferenza. Si con- clude, quindi, che il maltrattamento, nella fattispecie, è identificabile con la tortura ai sensi dell’art. 3 della Convenzione» (così, Corte EDU, 20 gennaio 2015, Ateşoğlu c. Turchia, par. 20, traduzione di chi scrive; vedi, mutatis mutandis, Corte EDU, 20 ottobre 2009, Valeriu e Nicolae Roşca c. Moldavia, par. 64; Corte EDU, 31 luglio 2007, Diri c. Turchia, parr. 42-46; Corte EDU, 1 gennaio 2007, Mammadov c. Azer- baijan, parr. 68-69).

La Corte di Strasburgo afferma, inoltre, che risulta violata la disposizione in parola anche sotto il profilo processuale poiché «non dovrebbero essere consentiti prescrizione, né amnistia, né indulto, né altri benefici di sorta, qualora a tali procedimenti penali fosse conseguita una condanna» (Corte EDU,  20 gennaio 2015, Ateşoğlu c. Turchia, par. 25).

I Giudici strasburghesi ribadiscono, infine, che qualora un agente dello Stato sia accusato di reati di tortura o maltrattamenti, è di massima importanza che venga sospeso dal servizio per tutta la durata delle indagini e del processo e, in caso di condanna, ne sarebbe opportuno il licenziamento (vedi, in proposito, Corte EDU, 2 novembre 2004, Abdülsamet Yaman c. Turchia, par. 55; Corte EDU, 15 marzo 2011, Serdar Güzel c. Turchia, par. 42).

GIUDICATO

(Corte EDU, 27 gennaio 2015, Rinas c. Finlandia)

La Corte si pronuncia in tema di ne bis in idem, ribadendo come il giudice della seconda regiudicanda non possa esprimere, in assenza di giusta causa, un giudizio che conduca a esiti opposti rispetto alla prima decisione (vedi Corte EDU, 23 gennaio 2001, Brumărescu c. Romania; Corte EDU, 24 luglio 2003, Riabykh c. Russia); così facendo, altrimenti, incorrerebbe nella violazione del principio di certezza del di- ritto attorno al quale gravitano le disposizioni in ambito di giudicato (in tema, Corte EDU, 27 luglio


2006, Gök e altri c. Turchia e, più recentemente, Corte EDU, 31 maggio 2012, Esertas c. Lituania; Corte EDU, 21 ottobre 2014, Lungu e altri c. Romania).

Nel caso in parola il ricorrente lamentava di essere stato sanzionato dall’autorità fiscale per avere in- cassato dividendi, mascherandoli da parte di società estere, senza dichiararli allo Stato; tale sanzione veniva confermata prima dalla Helsinki Administrative Court e, successivamente, dalla Supreme Admini- strative Court.

Nonostante ciò, qualche tempo dopo, il ricorrente veniva condannato dalla Vantaa District Court per frode fiscale aggravata con riferimento ai medesimi accertamenti tributari compiuti in precedenza e per i quali era stata disposta la condanna di cui sopra.

Il ricorrente, allora, proponeva appello, impugnando quest’ultima sentenza.

La Helsinki Appeal Court si pronunciava riducendo la pena irrogata in primo grado e affermando, in merito alla questione di double jeopardy, che «l’accusa di frode fiscale aggravata e la sovrattassa imposta riguardano chiaramente la medesima mancata dichiarazione dei redditi. Come il termine per la richie- sta di rettifica entro il procedimento tributario in riferimento agli anni d’imposta 1999 e 2000 era già spirato prima che le accuse fossero mosse, la tassazione era diventata definitiva e questi anni non pote- vano più essere oggetto di procedimento penale. Pertanto le accuse sarebbero state abbandonate senza nemmeno esaminarne il merito. Tuttavia, poiché l’addebito provvisorio veniva mosso prima che spi- rasse il termine in merito al periodo d’imposta 2002-2004, non vi era impedimento alcuno per l’esame   di queste ultime accuse» (Corte EDU, 27 gennaio 2015, Rinas c. Finlandia, par. 21).

Veniva quindi adita la Supreme Court che confermava quanto esposto dalla Helsinki Appeal Court.

Il ricorrente, allora, proponeva ricorso alla Corte EDU per la violazione del principio del ne bis in idem, enunciato all’art. 4 del settimo Protocollo Addizionale alla Convenzione EDU.

Nell’analisi compiuta dalla Corte, in primis vengono richiamati i criteri c.d. di Engel (vedi Corte  EDU, 8 giugno 1976, Engel e altri c. Paesi Bassi), al fine di determinare il preciso concetto di sanzione pe- nale: classificazione legislativa dell’illecito, essenza della violazione e grado di severità della pena comminata (vedi anche Corte EDU, 23 novembre 2006, Jussila c. Finlandia, parr. 30-31).

Richiamando, poi, quanto affermato precedentemente (vedi Corte EDU, 10 febbraio 2009, Sergey Zo- lotukhin c. Russia), il Giudice europeo sottolinea la necessità di porre l’accento sulla sostanziale identità delle condotte concretamente perseguite.

A questo punto della disamina la Corte valuta l’esistenza o meno di una decisione definitiva sulla regiudicanda (Corte EDU, 29 maggio 2001, Franz Fischer c. Austria, par. 22; Corte EDU, 23 ottobre 1995, Gradinger c. Austria, par. 53), giungendo ad esito positivo.

Infine, la medesima Corte, constatata l’avvenuta duplicazione dei procedimenti (essenziale, a tale proposito, Corte EDU, 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia; vedi, anche, Corte EDU, 14 gennaio 2014, Muslija c. Bosnia e Herzegovina, par. 37; Corte EDU, 20 maggio 2014, Nykänen c. Finlandia, par. 52; Corte EDU, 20 maggio 2014, Glantz c. Finlandia, par. 62), condanna la Finlandia per la violazione  dell’art. 4 del settimo Protocollo Addizionale alla Convenzione EDU.

DIRITTO ALLA DIFESA

(Corte EDU, 29 gennaio 2015, Yevgeniy Petrenko c. Ucraina)

Nel caso di specie, la Corte si trova ad affrontare la questione, quanto mai attuale, del diritto alla difesa. Il 18 marzo 2004, il Sosnivskyy District Prosecutor’s Office of Cherkasy apriva un fascicolo d’indagine per un caso di omicidio. La stessa sera, la polizia trovava presso la casa del ricorrente (P.) sette coltelli, vestiti e altri oggetti inerenti al caso e, conseguentemente, la stessa notte, gli agenti accompagnavano P.

presso la stazione di polizia.

Durante la giornata del 19 marzo 2004, il ricorrente veniva sentito come persona informata sui fatti circa il caso di omicidio. Nella deposizione P. faceva riferimento a un furto, da lui compiuto insieme all’assassinato (R.), risalente a pochi giorni prima.

Apprese tali informazioni, il Sosnivskyy District Prosecutor’s Office of Cherkasy apriva un secondo fa- scicolo d’indagine in merito a tale furto e sentiva nuovamente il ricorrente come persona informata sui fatti.

Si noti che durante entrambe le deposizioni P. era privo dell’assistenza di un legale.


Il ricorrente veniva, quindi, arrestato con l’accusa di furto e, poco tempo dopo, veniva arrestato an- che D., conoscente del ricorrente, con l’accusa dell’omicidio di R.

Nel giro di poche ore, pressato dagli agenti, il ricorrente confessava di essere il materiale esecutore dell’omicidio di R.; il tutto senza l’assistenza di un legale.

Dopo avere esaurito i rimedi interni, il ricorrente adiva la Corte di Strasburgo, lamentando la viola- zione dell’art. 6 Convenzione EDU.

Ritenuto il ricorso non manifestamente infondato, la Corte sostiene: «l’art. 6 par. 1 richiede che, in li- nea di principio, l’accesso a una difesa legale debba essere fornito dalla prima volta che un sospettato è interrogato dalla polizia, a meno che sia dimostrato, alla luce delle particolari circostanze del caso, che vi siano motivi validi per limitare tale diritto. Anche dove detti motivi impellenti possano eccezional- mente giustificare la negazione dell’accesso a un avvocato, tale restrizione – qualunque sia la sua giusti- ficazione – non deve indebitamente ledere i diritti degli accusati ai sensi dell’art. 6. Il diritto alla difesa, in linea di principio, sarà irrimediabilmente compromesso quando dichiarazioni incriminanti rese du- rante l’interrogatorio, senza la presenza di un avvocato, saranno utilizzate per fondare la decisione di colpevolezza» (Corte EDU, 29 gennaio 2015, Yevgeniy Petrenko c. Ucraina, par. 89; vedi, anche, Corte EDU, 27 novembre 2008, Salduz c. Turchia, par. 55).

Nel caso de quo, il Giudice europeo «non riscontra alcuna ragione convincente per limitare il diritto del ricorrente a un avvocato» e, pertanto, «dichiara esserci stata una violazione dell’art. 6 parr. 1 e 3 (c) della Convenzione» (Corte EDU, 29 gennaio 2015, Yevgeniy Petrenko c. Ucraina, par.95).

DIRITTO ALLA PRIVACY

(Corte EDU, 3 febbraio 2015, Apostu c. Romania)

La Convenzione EDU, all’art. 8, si prefigge di tutelare il rispetto della vita privata e familiare, del domi- cilio e della corrispondenza di tutti i consociati, ponendo tale obbligo in capo agli Stati membri.

Nel caso che qui interessa, la Corte di Strasburgo ravvisava la violazione della norma in parola poi- ché alcuni stralci di intercettazioni riguardanti la vita privata di un soggetto indagato per corruzione venivano pubblicati su alcuni quotidiani nazionali.

Più nel dettaglio, la Anti-Corruption Department of the Prosecutor’s Office avviava delle indagini nei confronti del ricorrente, sua moglie e tre uomini d’affari, con l’accusa di corruzione commessa dal pri- mo nel proprio ruolo di sindaco di Cluj Napoca.

In fase d’indagine, il procuratore veniva autorizzato a disporre intercettazione telefonica dell’utenza del ricorrente e le trascrizioni della stessa venivano ammesse come prove contro quest’ultimo.

Il ricorrente veniva, poi, sottoposto alla detenzione cautelare, poiché la Cluj Court of Appeal ritene- va «che ciò fosse necessario per fermarne l’attività criminale, in quanto [il ricorrente] si starebbe prepa- rando a commettere un nuovo reato di corruzione» (Corte EDU, 3 febbraio 2015, Apostu c. Romania, par. 13 – traduzione di chi scrive).

L’aspetto che qui interessa è, come anticipato, la violazione dell’art. 8 della Convenzione, ma, al momento del vaglio di ammissibilità del ricorso, la Corte di Strasburgo si trova a dovere affrontare una questione di notevole rilievo: l’esaurimento obbligatorio dei rimedi interni.

Al momento della proposizione del ricorso, la Romania sollevava l’eccezione secondo cui non sareb- bero stati esperiti i necessari rimedi interni per adire la Corte europea.

Dopo un attento vaglio di tutti i rimedi proposti dallo Stato membro in favore del ricorrente, i Giu- dici strasburghesi rispondono che «lo Stato non è riuscito a dimostrare che il ricorrente ave[sse] avuto un ri- medio effettivo a sua disposizione» e il ricorso proposto «deve, pertanto, dichiararsi ricevibile» (Corte EDU, 3 febbraio 2015, Apostu c. Romania, par. 111-112; vedi, anche, Corte EDU, 16 aprile 2013, Căşuneanu c. Ro- mania, par. 71).

Nel merito, la Corte ribadsce che «[la stessa] deve verificare se le Autorità nazionali abbiano preso le ne- cessarie misure per garantire l’effettiva tutela di tale diritto» (Corte EDU, 3 febbraio 2015, Apostu c. Romania, par. 111-112; vedi, anche, Corte EDU, 14 ottobre 2008, Petrina c. Romania, parr. 27-29 e 34-36; Corte EDU, 9 aprile 2009, A. c. Norvegia, parr. 63-65; Corte EDU, 7 febbraio 2012, Von Hannover c. Germania, parr. 95-99; Corte EDU, 7 febbraio 2012, Axel Springer AG c. Germania, parr. 78-95; ancora più d’interesse per l’Italia, Corte EDU, 17 luglio 2003, Craxi c. Italia, par. 73).

Al termine dell’analisi nel merito, la Corte rileva come «la pubblicazione del contenuto delle registrazioni


abbia messo in cattiva luce il ricorrente, dando l’impressione che avesse commesso il crimine, prima ancora che l’Autorità nazionale avesse potuto esaminare le accuse. Inoltre, parte delle comunicazioni pubblicate era di carat- tere strettamente privato e non aveva attinenza con le accuse penali mosse al ricorrente» (Corte EDU, 3 febbraio 2015, Apostu c. Romania, par. 122-123 – traduzione di chi scrive; vedi, tra le altre, Corte EDU, 17 luglio 2003, Craxi c. Italia, par. 57; Corte EDU, 31 luglio 2012, Drakšas c. Lituania, par. 52) e, pertanto, la Corte ritiene sussistente la violazione dell’art. 8.

DIRITTO AL CONTROESAME

(Corte EDU, 10 febbraio 2015, Colac c. Romania)

In tema di violazione dell’art. 6, la Corte di Strasburgo ha avuto modo di pronunciarsi in svariate oc- casioni (vedi, tra le altre, Corte EDU, 15 dicembre 2011, Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito, par. 118; Corte EDU, 10 maggio 2012, Aigner c. Austria, par. 33) rimarcando, nello specifico, che «le garanzie di cui al par. 3 (d) dell’art. 6 sono aspetti peculiari del diritto a un equo processo, così come stabilito nel par. 1 di tale disposizione, e devono essere tenute in considerazione in qualunque valutazione circa la congruità dei procedimenti» (Corte EDU, 10 febbraio 2015, Colac c. Romania, par. 39, traduzione di chi scrive).

Nel caso di specie, C. veniva condannato per privazione illegale della libertà personale sulla base, principalmente, di prove testimoniali.

Senza addentrarsi troppo nei risvolti della vicenda, la circostanza di particolare interesse risiede nel fatto che i testimoni del caso de quo erano stati ascoltati solo durante la fase d’indagine, non riuscendo, successivamente, ad essere reperiti – eccetto uno – per l’escussione in fase dibattimentale.

Secondo le doglianze del ricorrente, il motivo per cui i suddetti testi non avevano presenziato al di- battimento è da imputare alla negligenza dei tribunali nazionali, in quanto questi non avrebbero com- piuto correttamente le formalità previste per la ricerca e per la citazione degli stessi, basando di fatto la condanna sulla testimonianza dell’unico teste ascoltato di fronte al giudice.

Nella fattispecie in parola, la Corte di Strasburgo sostiene che «la [propria] principale preoccupazio- ne in tema di art. 6 par. 1 sia quella di valutare l’equità complessiva del procedimento penale» (Corte EDU, 10 febbraio 2015, Colac c. Romania, par. 40, traduzione di chi scrive; vedi, anche, Corte EDU, 16 novembre 2010, Taxquet c. Belgio, par. 84) e «per fare ciò, esaminerà il procedimento nel suo complesso, il dirit- to alla difesa, ma anche l’interesse dello Stato e delle vittime a che la criminalità sia correttamente perseguita» (Corte EDU, 10 febbraio 2015, Colac c. Romania, par. 40; vedi, tra gli altri, Corte EDU, 30 giugno 2008, Gäfgen c. Germania, par. 175; Corte EDU, 26 marzo 1996, Doorson c. Paesi Bassi, par. 70).

A tale proposito, i Giudici strasburghesi richiamano quanto già espresso in altri precedenti (vedi Corte EDU, 10 aprile 2012, Gabrielyan c. Armenia, par. 76; Corte EDU, 31 ottobre 2001, Solakov c. ex Re- pubblica jugoslava di Macedonia, par. 57), affermando che tutte le prove contro un imputato devono esse- re formate in un’udienza dibattimentale pubblica, permeata dal principio del contraddittorio tra le par- ti, affinché l’accusato abbia un’efficace possibilità di contestare gli elementi a suo carico.

Al termine dell’analisi nel merito, i Giudici di Strasburgo condannano la Romania per la violazione dell’art. 6 par. 3, lett. d), in combinato disposto con il par. 1 della medesima disposizione, poiché «al ri- corrente non è stata data la possibilità di controesaminare i testi in alcuna fase del procedimento. Inol- tre, le autorità nazionali non hanno fatto rispettare le norme in vigore in materia processual-penalistica all’epoca dei fatti, necessarie per controbilanciare l’assenza dei testimoni, né hanno provveduto a legge- re in giudizio le dichiarazioni dei testimoni rese nelle fasi precedenti, al fine di acquisirle come prove» (Corte EDU, 10 febbraio 2015, Colac c. Romania, par. 55).